Codice di Procedura Civile
Art. 112 — Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Art. 112. (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato). Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non puo' pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
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