Codice Penale
Art. 99 — Recidiva
Art. 99. (Recidiva) Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, soggiace a un aumento fino a un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato. La pena e' aumentata fino alla meta': 1° se il nuovo reato e' della stessa indole; 2° se il nuovo reato e' stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3° se il nuovo reato e' stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena e' da un terzo alla meta'. Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e' da un terzo alla meta', e, nei casi preveduti dai capoversi precedenti, e' dalla meta' ai due terzi.
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