Codice Penale
Art. 100 — Recidiva facoltativa
Art. 100. (Recidiva facoltativa) Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facolta' di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni.
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