Codice Penale
Art. 727 — Maltrattamento di animali
Art. 727. (Maltrattamento di animali) Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessita' li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per eta', e' punito con l'ammenda da lire cento a tremila. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo. La pena e' aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie. Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole e' un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.
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