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Art. 726 — Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio

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Art. 726. (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio) Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cento a duemila. Soggiace all'ammenda fino a lire cinquecento chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza.

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