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Art. 706 — Commercio clandestino di cose antiche

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Art. 706. (Commercio clandestino di cose antiche) Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all'Autorita', quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, e' punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

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