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Art. 705 — Commercio non autorizzato di cose preziose

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Art. 705. (Commercio non autorizzato di cose preziose). Chiunque, senza la licenza dell'Autorita' o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attivita', e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.

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