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Art. 691 — Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza

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Art. 691. (Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza) Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio.

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