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Codice Penale

Art. 690 — Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

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Art. 690. (Determinazione in altri dello stato di ubriachezza) Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a tremila.

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