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Art. 684 — Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

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Art. 684. (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, e' punito con l'ammenda non inferiore a lire cinquecento.

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