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Art. 683 — (Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Gran Consiglio del Fascismo o di una delle…

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Art. 683. (Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Gran Consiglio del Fascismo o di una delle Camere) Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Gran Consiglio del Fascismo, del Senato o della Camera dei deputati, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

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