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Codice Penale

Art. 666 — Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

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Art. 666. (Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza) Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, da' spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, e' punito con l'ammenda da lire cento a cinquemila. Se la licenza e' stata negata, revocata o sospesa, la pena e' dell'arresto fino a un mese.

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