Codice Penale
Art. 665 — Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati
Art. 665. (Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati) Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', o senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone, o le riceve in convitto o in cura, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila. Se la licenza e' stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente. Qualora, ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell'Autorita', la pena e' dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire tremila.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.