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Art. 658 — Procurato allarme presso l'Autorita'

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Art. 658. (Procurato allarme presso l'Autorita') Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorita', o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a cinquemila.

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