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Art. 657 — Grida o notizie atte a turbare la tranquillita' pubblica o privata

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Art. 657. (Grida o notizie atte a turbare la tranquillita' pubblica o privata) Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillita' pubblica o privata, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.

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