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Codice Penale

Art. 647 — Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito

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Art. 647. (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito) E' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a tremila: 1° chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprieta' di cose trovate; 2° chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo; 3° chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito. Nei casi preveduti dai numeri 1° e 3°, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si e' appropriata, la pena e' della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire tremila.

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