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Codice Penale

Art. 646 — Appropriazione indebita

ELI /it/codice-penale/art/646parte di Codice Penale
Art. 646. (Appropriazione indebita) Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila. Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata. Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11° dell'articolo 61.

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