Codice Penale
Art. 630 — Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
Art. 630. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da otto a quindici anni e con la multa da lire diecimila a ventimila. La pena della reclusione e' da dodici a diciotto anni, se il colpevole consegue l'intento.
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