Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 630
Codice Penale

Art. 630 — Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

ELI /it/codice-penale/art/630parte di Codice Penale
Art. 630. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da otto a quindici anni e con la multa da lire diecimila a ventimila. La pena della reclusione e' da dodici a diciotto anni, se il colpevole consegue l'intento.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 629 Art. 631 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.