Codice Penale
Art. 629 — Estorsione
Art. 629. (Estorsione) Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila. La pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
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