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Codice Penale

Art. 627 — Sottrazione di cose comuni

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Art. 627. (Sottrazione di cose comuni) Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire mille a diecimila. Non e' punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.

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