Codice Penale
Art. 626 — Furti punibili a querela dell'offeso
Art. 626. (Furti punibili a querela dell'offeso) Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire duemila, e il delitto e' punibile a querela della persona offesa: 1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita; 2° se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno; 3° se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto. Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo precedente.
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