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Art. 577 — Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

ELI /it/codice-penale/art/577parte di Codice Penale
Art. 577. (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo) Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 e' commesso: 1° contro l'ascendente o il discendente; 2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3° con premeditazione; 4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61. La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

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