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Art. 576 — Circostanze aggravanti. Pena di morte

ELI /it/codice-penale/art/576parte di Codice Penale
Art. 576. (Circostanze aggravanti. Pena di morte) Si applica la pena di morte se il fatto preveduto dall'articolo precedente e' commesso: 1° col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2° dell'articolo 61; 2° contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi e' premeditazione; 3° dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; 4° dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; 5° nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521. E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6° dell'articolo 61.

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