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Art. 534 — Sfruttamento di prostitute

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Art. 534. (Sfruttamento di prostitute) Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila.

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