Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 533
Codice Penale

Art. 533 — Costrizione alla prostituzione

ELI /it/codice-penale/art/533parte di Codice Penale
Art. 533. (Costrizione alla prostituzione) Chiunque, per servire all'altrui libidine, con violenza o minaccia, costringe una persona di eta' minore o una donna maggiorenne alla prostituzione e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquemila a quindicimila. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in danno di donna coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro. La pena e' raddoppiata nei casi preveduti dai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 531.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 532 Art. 534 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.