Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 517
Codice Penale

Art. 517 — Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

ELI /it/codice-penale/art/517parte di Codice Penale
Art. 517. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 516 Art. 518 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.