Codice Penale
Art. 516 — Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Art. 516. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.
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