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Codice Penale

Art. 477 — Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

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Art. 477. (Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffa' o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

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