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Art. 476 — Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

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Art. 476. (Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione e' da tre a dieci anni.

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