Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 464
Codice Penale

Art. 464 — Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

ELI /it/codice-penale/art/464parte di Codice Penale
Art. 464. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 463 Art. 465 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.