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Art. 463 — Casi di non punibilita'

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Art. 463. (Casi di non punibilita') Non e' punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'Autorita' ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.

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