Codice Penale
Art. 446 — Commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti
Art. 446. (Commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti) Chiunque, in modo clandestino o fraudolento, fa commercio di sostanze stupefacenti, o le detiene allo scopo di farne commercio clandestino o fraudolento, ovvero le somministra o procura ad altri clandestinamente o fraudolentemente, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille. La pena e' aumentata se alcuna delle sostanze suddette e' venduta o consegnata a persona minore degli anni diciotto, ovvero in condizione d'infermita' o deficienza psichica, o a chi e' dedito all'uso di sostanze stupefacenti.
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