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Art. 445 — Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

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Art. 445. (Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica) Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualita' o quantita' non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

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