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Codice Penale

Art. 440 — Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

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Art. 440. (Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari) Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena e' aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

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