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Art. 439 — Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

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Art. 439. (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari) Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di piu' persone, si applica la pena di morte.

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