Codice Penale
Art. 428 — Naufragio, sommersione o disastro aviatorio
Art. 428. (Naufragio, sommersione o disastro aviatorio) Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietari, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni. La pena e' della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto e' commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprieta', se dal fatto deriva pericolo per la incolumita' pubblica.
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