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Art. 427 — Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga

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Art. 427. (Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga) Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, e' punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni. Se il disastro si verifica, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.

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