Codice Penale
Art. 386 — Procurata evasione
Art. 386. (Procurata evasione) Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all'ergastolo. La pena e' aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente. La pena e' diminuita: 1° se il colpevole e' un prossimo congiunto; 2° se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorita'. La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici.
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