Codice Penale
Art. 385 — Evasione
Art. 385. (Evasione) Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade e' punito con la reclusione fino a sei mesi. La pena e' della reclusione fino a diciotto mesi se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da due a cinque anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite. Le disposizioni precedenti si applicano anche al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita.
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