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Codice Penale

Art. 359 — Persone esercenti un servizio di pubblica necessita'

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Art. 359. (Persone esercenti un servizio di pubblica necessita') Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessita': 1° i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2° i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessita' mediante un atto della pubblica Amministrazione.

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