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Art. 358 — Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

ELI /it/codice-penale/art/358parte di Codice Penale
Art. 358. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio) Agli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio: 1° gli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, i quali prestano, permanentemente o temporaneamente, un pubblico servizio; 2° ogni altra persona che presta, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio.

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