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Codice Penale

Art. 341 — Oltraggio a un pubblico ufficiale

ELI /it/codice-penale/art/341parte di Codice Penale
Art. 341. (Oltraggio a un pubblico ufficiale) Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni. La pena e' della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate quando il fatto e' commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa e' recata in presenza di una o piu' persone.

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