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Codice Penale

Art. 340 — Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita'

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Art. 340. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita') Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarita' di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita' e' punito con la reclusione fino a un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

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