Codice Penale
Art. 319 — Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita', ovvero ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire tremila a ventimila. La pena e' aumentata, se dal fatto deriva: 1° il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale; 2° il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire venticinquemila, se dal fatto deriva una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione. Si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una sentenza di condanna alla pena di morte. Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o la utilita', per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omesso o ritardato un atto di ufficio, la pena e' della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire mille a diecimila.
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