Codice Penale
Art. 318 — Corruzione per un atto d'ufficio
Art. 318. (Corruzione per un atto d'ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro o altra utilita', una retribuzione che non gli e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui gia' compiuto, la pena e' della reclusione fino a un anno e della multa fino a lire tremila.
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