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Art. 290 — Vilipendio alle istituzioni costituzionali

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Art. 290. (Vilipendio alle istituzioni costituzionali) Chiunque pubblicamente vilipende la Corona, il Governo del Re, il Gran Consiglio del Fascismo, o il Parlamento, o soltanto una delle Camere, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o l'ordine giudiziario.

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