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Art. 289 — Attentato contro gli organi costituzionali

ELI /it/codice-penale/art/289parte di Codice Penale
Art. 289. (Attentato contro gli organi costituzionali) E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1° al Re o al Reggente l'esercizio della sovranita'; 2° al Governo del Re o al Capo del Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge; 3° al Gran Consiglio del Fascismo, al Senato o alla Camera dei deputati l'esercizio delle loro funzioni. La pena e' della reclusione da tre a dieci anni, se il fatto e' diretto soltanto a turbare l'esercizio della sovranita', o delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.

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