Codice Penale
Art. 275 — Accettazione di onorificenze o utilita' da uno Stato nemico
Art. 275. (Accettazione di onorificenze o utilita' da uno Stato nemico) Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignita' accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilita', inerenti ai predetti gradi, dignita', titoli, decorazioni o onorificenze, e' punito con la reclusione fino a un anno.
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