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Art. 274 — Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale

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Art. 274. (Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale) Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, e' punito con la multa da lire mille a diecimila. La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.

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