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Art. 264 — Infedelta' in affari di Stato

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Art. 264. (Infedelta' in affari di Stato) Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato e' punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

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